AGCOM chiude “caso” Bip Mobile con una multa di 206mila euro
A distanza di mesi l’AGCOM sancisce la fine del “caso” Bip Mobile, l’operatore mobile virtuale su rete 3 Italia, che a fine dicembre 2013 lasciò i clienti nell’impossibilità di utilizzare la propria linea telefonica, senza nessun preavviso. Dopo settimane di interventi della stessa Authority e delle associazioni consumatori, le linee furono di nuovo abilitate alla portabilità in uscita, dando così la possibilità a tutti i clienti Bip Mobile di poter salvare la propria utenza e trasferirla presso altro gestore.
L’AGCOM ha segnalato oggi (con la DELIBERA n. 320/14/CONS ) la chiusura del procedimento per l’omessa comunicazione agli utenti dell’interruzione del servizio, con una sanzione di 206.580 euro. Per l’Authority “La Società, in violazione dei princìpi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti, nonché di buona fede e di lealtà nei rapporti contrattuali, ha omesso di rendere edotti i propri clienti dell’imminente cessazione dei servizi erogati, cagionando notevoli e prolungati disservizi a far data dal 30 dicembre 2013“.
“La Società non ha tenuto un comportamento collaborativo né in fase pre-istruttoria né nel corso dell’attività istruttoria collegata al procedimento sanzionatorio de quo. La Società, inoltre, seppur ben consapevole dell’imminente interruzione della fornitura del servizio da parte del proprio enabler, e della sua conseguente impossibilità di continuare a fornire regolarmente il servizio ai propri clienti, non ha in alcun modo avvisato gli utenti della impossibilità di garantire la continuità dei servizi contrattualizzati né, tantomeno, ha fornito le informazioni necessarie al fine di attivare le procedure di passaggio con altri operatori”
L’AGCOM ha quindi ordinato a Bip Mobile di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
206.580,00 per la violazione delle disposizioni “di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, dell’Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e dovrà farlo entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Il tutto, salvo Bip Mobile non decida di impugnare l’atto dell’AGCOM davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
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vorrei sapere se c e qualche possibilità che ci venga rimborsato il credito residuo
MA CHE COSA VOGLIONO IMPUGNARE? non sono mai riuscito a portare una sim BIP ad altro operatore, ne tantomeno il rimborso del credito. Umberto Enna
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