AGCOM autorizza una quinta deroga sul Roaming in UE a Fastweb Mobile (ma fino al 20 dicembre 2021)

Roam Like At Home Fastweb

Ad un anno dalla quarta deroga sul Roam Like at Home, Fastweb Mobile ne ha appena ottenuta una quinta da parte dell’AGCOM, che gli permetterà di applicare un sovrapprezzo alle tariffe di roaming in Europa.

Questa volta però, non si tratta di una deroga di 12 mesi (come in passato), ma di soli 5, fino al prossimo 20 dicembre 2021 e con sovrapprezzi con massimale più stringente.

Come noto, il Regolamento UE prevede che “in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale” e “solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili” un fornitore di servizi roaming (in questo caso Fastweb Mobile, così come diversi altri gestori virtuali) possa presentare una deroga.

Al fine di verificare se è possibile autorizzare l’applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di roaming, l’Autorità deve stabilire se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi roaming al dettaglio è uguale o superiore al 3% del margine generato dai servizi mobili.

Mentre per la prima deroga, gli operatori mobili virtuali potevano fornire delle stime, in questo caso, per poterne ricevere addirittura una quinta ed essere autorizzati ad applicare un sovrapprezzo alle tariffe di Roaming in UE, i dati devono essere aggiornati “sulla base del reale modello di consumo medio dei servizi mobili nazionali moltiplicato per il numero di clienti in roaming osservato e il tempo che questi hanno trascorso negli Stati membri visitati nei 12 mesi precedenti”.

Stando a quanto pubblicato oggi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’insieme della documentazione presentata da Fastweb è stata analizzata sulla base delle norme dei Regolamenti europei e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all’offerta di servizi di roaming.

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi non è assorbibile dal margine dei servizi mobili.

Per questo motivo la società è stata autorizzata da AGCOM ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di roaming, nella misura proposta, dal 21 luglio 202 al 20 dicembre 2021.

Fastweb Mobile potrà quindi applicare un sovrapprezzo in caso ci si ritrovi in Roaming in UE, secondo le seguenti soglie massime di prezzo (IVA esclusa):

  • 2,62 eurocent per minuto di chiamata uscente;
  • 0,44 eurocent per SMS uscenti;
  •  0,18 €cent/MB per traffico dati.

Fastweb Mobile ha l’obbligo di informare sui sovrapprezzi applicati, in modo tempestivo, tutti i propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tramite l’invio di un SMS personalizzato.

Inoltre dovrà rendere disponibile questa informativa sia sul proprio sito web che sui consueti canali di comunicazione e aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

Fonte: AGCOM

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